L’ Art. 90 della Costituzione Repubblicana, così stabilisce: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.”
L’attentato alla Costituzione è favellato all’art. 283 del Codice Penale: “Attentato contro la costituzione dello Stato – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.” Tale articolo è stato così modificato dalla L. 25 gennaio 2006 sui reati di opinione.
Il precedente art. 283 c.p. così prevedeva: “Attentato contro la Costituzione dello Stato – Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.“
La riforma del 2006 ha sensibilmente modificato il senso della norma. Non è più perseguibile chiunque attenti alla Costituzione dello Stato con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale (come ad esempio farsi eleggere Capo del Governo per legiferare al fine di proteggere la propria persona e i propri interessi personali), ma solo chi compia ciò con atti violenti.
Se andiamo a leggerci il principio costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost. It: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”) scopriamo che tale principio è stato pienamente violato dal recente Lodo Alfano, che protegge le quattro alte cariche dello Stato (Presidente del Consiglio, Presidente Della Repubblica, Presidente del Senato e Presidente della Camera) da processi penali per l’intera durata in carica, indipendentemente se funzionali (quindi commessi in adempimento delle loro funzioni) o extra-funzionali (commessi in fatti e atti privati estranei alla funzione ricoperta). Difatti in tal modo vi sono quattro cittadini che, per via della loro posizione, sono protetti, senza nessun motivo, da tutti i reati, pienamente in contrasto con quanto disposto dal principio dell’art. 3 Cost., che impone l’uguaglianza davanti alla legge a prescindere dalle condizioni personali e sociali.
Stravolgere de facto tale principio con una legge ordinaria, (benché sia dubbio che lo si possa fare con una legge costituzionale, in quanto il principio di uguaglianza è l’affermazione di un diritto inalienabile dell’essere umano in quanto tale, come enunciato all’art. 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge”) significa appunto attentare alla Costituzione, ma solo secondo la previsione dell’art. 283 c.p. precedente alla riforma del 2006, poiché, per la riformulazione del nuovo articolo, si configura il delitto di attentato solo se effettuato con atti violenti.
Che tale norma sia stata modificata proprio al fine di consentire maggiore libertà decisionali alle alte cariche dello Stato (Presidente Del Consiglio, Ministri e Presidente della Repubblica, che firmano e contro-firmano le leggi) risulta oggi quanto mai probabile: difatti il Presidente Della Repubblica Napolitano ha autorizzato il Lodo Alfano, senza rischiare di incorrere nel delitto di attentato alla Costituzione, proprio perché effettuato senza atti violenti, ma “solo” abusando dei propri poteri, al fine di beneficiare dell’immunità da fatti e atti personali in violazione della legge.
In questo caso la loro responsabilità è però inquadrabile come violazione del combinato disposto dell’art. 28 Cost. (“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”), dell’Art. 98 Cost. (“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.”) e dell’art. 97 Cost. (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”).
Solo che in tale caso il Presidente della Repubblica è già immune in base all’art. 90 Cost., poiché irresponsabile se non per i casi di alto tradimento a attentato alla Costituzione (ma non ugualmente per Ministri e Presidente Del Consiglio, che sono processabili dalla giustizia ordinaria, alla fine della carica, su autorizzazione di una delle due camere, come disposto dall’art. 96 Cost.).
La responsabilità dell’attuale Presidente del Consiglio sarebbe quindi configurabile come abuso di ufficio, dall’art. 323 c.p. : “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
La Cassazione precisa al riguardo che: “il reato previsto dall’art. 323 c.p., attenendo all’abuso dell’ufficio non può limitare l’elemento materiale ai soli atti amministrativi, ma si estende ad ogni tipo di comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio; pertanto, se l’atto (o più in generale il comportamento dell’agente), pur non essendo affetto da incompetenza o da violazione di legge, è tuttavia viziato da eccesso di potere (inteso come l’esercizio di un potere per un fine improprio rispetto a quello funzionale) non può ritenersi che esso non sia illegittimo e che quindi non vi sia abuso“ .
Ma anche in tal caso è intervenuta la casta a proteggere se stessa: il Governo Prodi ha modificato l‘art. 323 c.p., con la legge del 16 luglio 1997 n° 234, limitando la configurabilità dell’abuso d’ufficio ai soli ingiusti vantaggi patrimoniali e al danno ingiusto limitatamente alle norme di legge e regolamenti (senza più quindi estendersi ad ogni violazione anche di principi generali dell’ordinamento), diminuendo le pene massime edittali da 5 a 3 anni (facendo divenire in tal modo inammissibili le intercettazioni), riducendo i tempi per la prescrizione: in tal modo Prodi è uscito indenne dal caso Cirio, grazie a ciò sono usciti indenni Pescante e Gattai del CONI dall’inchiesta per abuso d’ufficio per via di 959 assunzioni senza concorso, così potrebbe uscirne indenne Berlusconi dal Lodo Alfano e da tutte le leggi ad personam emanate dal suo Governo.
L’ordinamento però aggiunge anche la possibilità di annullare l’atto in cui si estrinseca un eccesso di potere, qualificato come vizio di legittimità dell’atto amministrativo; pertanto il Lodo Alfano potrebbe essere annullato su ricorso alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite per violazione della legge.
Ma la cosa più grave non è solo il violare leggi e principi costituzionali, quanto la bassezza a cui giungono coloro su cui ricade la responsabilità politica del buon funzionamento dello Stato, Presidente del Consiglio in primis.
Utilizzare l’apparato dello Stato per propri scopi personali, di fronte alle enormi difficoltà sociali e economiche che quotidianamente affrontano milioni di cittadini, significa ridurre la Repubblica Italiana ad una mera enunciazione astratta, essendoci di fatto una sorta di sovranità sottratta al popolo dal Presidente Del Consiglio, senza che il popolo sia stato interpellato, in violazione quindi dei principi etici e morali che sottendono la nostra società, almeno come direzione ideale per giungere ad un sempre maggior progresso e giustizia.
Anche a me il Lodo Alfano/Ghedini/Berlusconi sembra palesemente anticostituzionale. Sto cercando di capire cosa c’e’ sotto la firma di Napolitano…